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30 Dec
30Dec

Rilevato:
 che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la città di Novara è per
consuetudine teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi,
mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
 che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano ;
 che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
Considerato che l'uso indiscriminato degli strumenti pirotecnici, sebbene legalmente venduti, detenuti e utilizzati potrebbero arrecare danni al patrimonio pubblico e a beni privati ma
esposti, per consuetudine e/o necessità alla pubblica fede, nonché impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana.
Settore Proponente: Settore 8 - Polizia Municipale – Ufficio: UOC Vice comandante, procedure sanzionatorie
Considerato altresì che detto uso potrebbe provocare situazioni di disagio alle persone, soprattutto se ricoverate in strutture ospedaliere, e agli animali, in particolare quelli presenti nel canile di Via del Gazzurlo;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover limitare l'utilizzo di articoli pirotecnici in grado di provocare incendi, disturbo e inquinamento, limitatamente alle giornate dal 30 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024, stante l'elevata concentrazione di esplosioni
tradizionalmente registrata negli anni precedenti;
Ricordato a tutti gli esercenti, tra gli altri:
 il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa “CE”, nonché
espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni:
- quelli di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il 14 anno;
- quelli di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano
un documento di identità in corso di validità ex art 5 D. L.vo 123/2015;
 il divieto di accendere fuochi artificiali e artifizi pirotecnici senza licenza della Autoritàdi P.S.;
 il divieto di esercitare il commercio di esplosivi in forma ambulante, salvo che per la tipologia di articoli pirotecnici, con la limitazione a 50 kg da esporre al pubblicoi ndicati all’art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123;
Posto che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela della pubblica incolumità;
Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (in particolare l'art. 3 – Categorie di articoli
pirotecnici) “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle

legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli
pirotecnici”

.
Visti l’art. 57 del R.D. 18.06.1931 n. 773, l’art. 110 del R.D. 06.05.1940 n. 635 e l’art. 703 del
C.P.;
Dato atto che l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., attribuisce espressamente al
Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e
di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al
Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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Richiamato il combinato disposto tra i commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 bis del Tuel ai sensi del
quale “la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro si applica anche alle
violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge ”;
Vista la Legge n.689/1981;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell’art. 54 comma
4bis del D.L.vo n. 267 del 18.08.2008 e S.M.I.;
Visto il Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città";
Vista la circolare del Ministero degli Interni prot. n. 0040550 del 5 dicembre 2024 avente ad
oggetto “Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici.
Prevenzione e repressione degli illeciti in materia- Indicazioni alle Autorità Provinciali di P.S.
per l’attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività di fine anno.”
RACCOMANDA
di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesploso né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti la potestà parentale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro
ORDINA
ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, ed in particolar modo della popolazione malata, per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali,
IL DIVIETO
di utilizzo di petardi, botti e articoli pirotecnici di ogni genere dal giorno 30 dicembre 2024 al 01 gennaio 2025 a distanza inferiore di 100 metri da Piazza della Repubblica, dalla Cupola di San Gaudenzio (Via Ferrari angolo Via Antonelli), dall'Ospedale Maggiore della Carità, dalla Clinica San Gaudenzio (Via Bottini), dalla struttura sanitaria di V.le P.za D'Armi, dalle case di
riposo Fondazione S. Maria (Pernate Viale dei Tigli), I Tigli (Via Udine), San Francesco (Viale
Roma), Mater Dei (Via Perazzi), Divina Provvidenza (Via Galvani), De Pagave (Via Lazzarino) e dal Canile di Via del Gazzurlo.
L’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (da Euro 25,00 a Euro 500,00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n. 689.
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Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge stessa.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.
La presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, commi 4 e 9, del D. L.vo 18.08.2000, nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni, viene trasmessa alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo di Novara – e, ai Comandi territoriali delle forze di Polizia dello Stato.
Contro il presente provvedimento è ammesso:
 ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune;
ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune (artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.);
Novara, 24/12/2024
IL SINDACO
Alessandro Canelli

(atto sottoscritto digitalmente)
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